Statuto

Statuto

dell’Associazione di Promozione Sociale “SUL SENTIERO”

 

 Denominazione – sede

ART. 1

E’ costituita ai sensi della L.383/2000, una Associazione di Promozione Sociale denominata “SUL SENTIERO”, con sede  in Firenze, via Stenterello 10.

Essa si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai principi del libero associazionismo e non potrà avere fini di lucro. La sua durata è illimitata.

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione può, all’occorrenza, procedere all’istituzione di sedi secondarie in Italia e all’estero.

 

Scopo – Finalità

ART. 2

L’ associazione “SUL SENTIERO” nasce per:

– promuovere il benessere fisico, psicologico, relazionale, sociale, esistenziale e spirituale di tutti le persone

– promuovere l’integrazione armoniosa con tutti gli esseri viventi, nonché il rispetto e il saggio utilizzo delle risorse del mondo inanimato

–  promuovere le conoscenze scientifiche ed il loro saggio utilizzo volto a far progredire il benessere di tutti gli esseri umani e la convivenza armoniosa coni tutti gli esseri viventi

– promuovere lo studio delle vicende storiche e delle tradizioni filosofiche e spirituali di ogni epoca e l’utilizzo degli elementi sapienziali in esse contenuti per il progresso del benessere di tutte le persone e la convivenza armoniosa coni tutti gli esseri viventi

-promuovere e sostenere lo sviluppo e l’espressione del potenziale creativo di ogni essere umano e di ogni gruppo che operi per il progresso del benessere individuale, dell’intera umanità e di tutti gli esseri viventi

L’ associazione “SUL SENTIERO”si propone in particolare di:

  • svolgere, organizzare e promuovere attività e iniziative educative, formative, cliniche, scientifiche, divulgative, culturali, sociali e sportive volte al raggiungimento dei propri scopi associativi
  • promuovere lo studio e la ricerca in particolare attraverso la costituzione di un Centro Studi denominato: “Centro Studi e Ricerca Synthesis”
  • collaborare con altre Associazioni , organizzazioni, enti pubblici e privati, singoli individui che si propongano finalità similari a quelle della nostra associazione, promuovendo in ogni caso l’ascolto e il rispetto delle diversità, la conoscenza reciproca, il confronto costruttivo.
  • agire con una modalità essenziale, semplice e umile utilizzando per i propri scopi il minimo delle risorse di tempo ed energie, economiche e logistiche, necessarie per il raggiungimenti dei propri scopi
  • promuovere la conoscenza e l’utilizzo di pratiche di comprovata utilità per il benessere individuale e collettivo quali a titolo di esempio: sport, meditazione, tecniche di rilassamento, tecniche a mediazione corporea, tecniche di comunicazione non violenta.

L’ associazione richiede ai suoi iscritti:

  • la condivisione dei principi dell’associazione
  • la disponibilità ad impegnarsi nel progredire in un percorso – un “sentiero” appunto– di crescita, dove crescere vuol dire imparare a dotarsi degli strumenti per coltivare in noi benessere e armonia e per coltivare il benessere e l’armonia di tutte le persone a cominciare da quelle che ci sono vicine
  • l’impegno a promuovere un clima interno, rispettoso, non violento, cooperativo e non competitivo (nel metodo e nei processi).

A titolo esemplificativo e non tassativo l’Associazione di Promozione Sociale “SUL SENTIERO”, per raggiungere i propri scopi scientifici, culturali e professionali, svolgerà le attività di seguito descritte:

  • Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, presentazioni, conferenze, seminari, gruppi di studio, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, tirocini, workshop, training di formazione e aggiornamento, di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto.
  • Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, supervisione, terapia, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti e istituzioni sociali, professionisti, enti pubblici e privati, utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente Statuto.
  • Promuovere e realizzare attività di redazione, pubblicazione e diffusione d’opere ed articoli divulgativi e scientifico-culturali.
  • Realizzare attività di sperimentazione e ricerca scientifica sui temi della promozione della salute e del benessere
  • Promuovere e realizzare attività sociali, educative ed aggregative per categorie svantaggiate e non.
  • Realizzare attività finalizzate allo sviluppo organizzativo e del personale nelle organizzazioni.
  • Stimolare e diffondere la cultura psicologica affinché sia possibile rispondere alle esigenze conoscitive, preventive, educative e terapeutiche d’ogni fascia d’utenza;
  • Favorire lo sviluppo professionale degli iscritti, promovendo l’accrescimento delle competenze professionali in ambito nazionale ed internazionale.
  • Favorire, proporre viaggi e soggiorni, in Italia e all’estero, terapeutici, di formazione e di crescita personale culturale e per il benessere psicofisico per soci e non.
  • Favorire la formazione permanente dei soci attraverso percorsi formativi, corsi d’aggiornamento, congressi, convegni, ecc.
  • Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati.
  • Partecipare a concorsi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione di progetti che rientrano nei fini associativi a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale.
  • Gestire siti e portali Internet il cui contenuto sia coerente con gli scopi dell’Associazione
  • Inviare propri rappresentanti a convegni e incontri ed essere rappresentata in ambiti pubblici e privati.
  • Attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti, reti ed organizzazioni a livello locale, nazionale o internazionale; federarsi con altre Associazioni Nazionali ed Internazionali aventi lo stesso interesse sociale e di studio.
  • Collaborare con enti, associazioni, organizzazioni, istituti o altri organismi pubblici o privati con analoghe finalità.
  • Esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti.
  • Realizzare tutte quelle iniziative che il Consiglio Direttivo dell’Associazione riterrà in futuro meritevoli per il perseguimento dei fini associativi.

 

Soci

ART. 3

Il numero dei soci e’ illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli Enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

 

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni devono essere motivate.

All’atto della richiesta, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale e/o verrà effettuata l’iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre di sua iniziativa designare, quali soci onorari, particolari soggetti che abbiano acquisito meriti in relazione agli scopi e alle finalità dell’Associazione o che si trovino nelle condizioni di dare sostegno alla medesima. Tali soci, che saranno esentati dalla quota associativa annuale, avranno gli stessi diritti ed obblighi degli altri associati.

 

ART. 5

La qualifica di socio da’ diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

– a godere dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto di accederealle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell’Associazione.

 

ART. 6

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, dell’eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

– a mantenere sempre un atteggiamento corretto nei confronti dell’Associazione

– al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio

Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota

associativa o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

 

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione dell’eventuale tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci a seguito di ratifica da parte del Consiglio stesso.

 

ART. 9

L’esclusione sarà deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere comunicati al socio gli addebiti che gli vengono mossi, consentendo facoltà di replica anche nel corso della Assemblea deliberante.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa entro due mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera A/R. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

 

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 10

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a) quote e contributi degli associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

 

Esercizio Sociale

ART. 11

L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all’Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Organi dell’Associazione

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

 

Assemblea

ART. 13

L’Assemblea è composta da tutti i soci che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in

sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

 

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) elezione del Consiglio direttivo;

b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;

c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d) approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

e) approvazione di eventuali Regolamenti;

f) deliberazione in merito all’esclusione dei soci;

g) deliberazione su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

ART. 15

L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

 

ART. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto, anche telematico, almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un terzo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

L’assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

L’assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all’ordine del giorno.

L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest’ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà  convocare un’assemblea straordinaria e  saranno necessarie  le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti  dei presenti.

 

ART. 17

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi da altro membro del consiglio direttivo eletto o dalla persona designata dall’assemblea stessa. La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

I verbali di ogni adunanza dell’assemblea dei soci, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti per tutta la vita della Associazione.

 

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e collabora alle attività amministrative ed organizzative del Presidente.

Il Tesoriere: cura la tenuta dei libri contabili e dei registri dell’Associazione, nonché la riscossione delle quote sociali e l’amministrazione dei fondi dell’Associazione.

Il Consiglio si  avvale, qualora lo ritenga opportuno, della collaborazione di esperti, anche non soci dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi almeno tre giorni prima della adunanza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico – finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa il recesso e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;

i) deliberare sulle domande di nuove adesioni.

 

ART. 19

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano

dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso di assenza o di esaurimento di un elenco di non eletti, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

 

Presidente

ART. 20

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Collegio Sindacale

Art. 21

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la

propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

 

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

 

Clausola compromissoria

ART. 24

Qualsiasi grave controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Firenze.

 

Norma finale

ART. 25

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le

norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

 

19 luglio 2017